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Approvato dall'assemblea generale ordinaria del 31 maggio 1996, riunitasi al Ristorante Palaghiaccio di Biasca; modificato al punto 7 nell'assemblea generale ordinaria del 23 maggio 1997, ai punti 7, 8, 13 con l'aggiunta dell'articolo 15 nell'assemblea generale ordinaria del 24 aprile 1999 e al punto 11 nell'assemblea generale ordinaria del 19.05.2002, modificato ai punti 7,9,13 nell'assemblea ordinaria del 01.05.2004 Articolo 1 È costituita a Biasca un'associazione denominata "FRACASOI CEROTT BAND", il cui scopo é quello di festeggiare il carnevale, in modo particolare di organizzare un gruppo musicale mascherato. Articolo 2 La sede sociale é nel Comune di Biasca e la sua durata é illimitata Articolo 3 La società si compone di soci attivi, soci contribuenti e soci onorari. Articolo 4 Sono considerati soci attivi tutte le persone che avranno fatto domanda al comitato per essere ammessi quali soci attivi e che, in conformità al presente statuto, si assumono l'incarico di preparare il carnevale secondo le direttive fissate annualmente dal comitato e che hanno assolto l'art. 7. Articolo 5 Sono considerati soci contribuenti tutte le persone che versano alla Società un contributo minimo di frs. 10.--(dieci) annualmente. Per poter avere diritto di voto all'assemblea generale, il contributo dovrà essere 30.-- (trenta) annualmente. Articolo 6 Sono considerati soci onorari quelle persone che verranno proclamate tali dall'asemblea su proposta del comitato e che avranno reso segnalati servizi o che si saranno adoperati, in modo disinteressato, all'incremento della società. Articolo 7 La tassa di entrata nella società quale socio attivo é di CHF 100.-- (cento), viene versato una volta all'anno ed é condizione indispensabile per essere ammessi quale socio attivo. La tassa di entrata nella società quale comparsa é stabilita a CHF 50.-- (cinquanta), viene versata una volta all'anno ed é condizione indispensabile per essere ammessi quale comparse. La stessa dovrà essere versata prima dell'inizio della stagione. I figli di un socio attivo, fino al complimento del 20° anno d'età, pagano la tassa nella misura del 50% quale socio attivo, la tassa delle comparse rimane invariata indipendentemente dalla presenza di un genitore nella società quale socio attivo. In caso di rinuncia a far parte della società, la tassa di entrata non viene rimborsata e rimane a disposizione della società. Articolo 8 Il socio attivo deve mettersi a disposizione per la realizzazione del programma, in base agli impegni asunti, che viene fissato annualmente dal comitato in tempo utile. Articolo 9 La partecipazione alle prove é obbligatoria. Coloro che non potranno partecipare dovranno avvisare un membro del comitato. Dopo cinque assenze ingustificate, il comitato prenderà dei provvedimenti verso il membro e potrà sospenderlo dal carnevale, proponendo l'espulsione all'assemblea. Solo in casi di impegni eccezionali di lunga durata, eventuali deroghe vanno sottoposte per iscritto al vaglio del comitato per una presa di posizione. Articolo 10 Gli organi della società sono: l'assemblea generale dei soci aventi diritto di voto, il comitato e la commissione di revisione. Articolo 11 Il comitato é composto da un presidente, un vice presidente, da tre a dieci membri, da una segretaria e da un cassiere. Solo in caso che il comitato sia composto da un numero pari membri, il presidente voto dopio. Il comitato rimane in carica per due anni ed é rieleggibile. Le dimissioni di un membro del comitato devono essere inoltrate in forma scritta entro 15 giorni dall'assemblea annuale ordinaria. Articolo 12 La commissione di revisione é composta da due a tre membri, rimane in carica per due anni ed é rieleggibile. Articolo 13 L'aquisto della stoffa dei vestiti é a carico della società, mentre la manifattura ö a carico di ogni singolo socio attivo. Il vestito resterà proprietà del singolo socio. In caso di dimissioni, il comitato si riserva il diritto di richiedere, per l'anno successivo, la cessione del vestito per eventuali nuovi membri. Rimane inteso che lo stesso dovrà essere riconsegnato in buono stato; in caso contrario il comitato potrà richiedere una quota per eventuali danni. In caso di dimissione dopo il pagamento della quota, il vestito rimarrà proprietà del singolo. Il comitato, in caso di richiesta, può acquistare il vestito del membro dimissionario, pagando una quota definita ogni anno dal comitato. Il costo del vestito delle comparse é suddiviso in due parti, una parte a carico della società ed una parte a carico delle comparse sotto forma di contributo finaziario e/o vendita materiale pubblicitario. Articolo 14 L'assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno. Ogni socio attivo o contribuente che avrà versato la tassa annuale sarà convocato in forma scritta. L'assemblea straordinaria può essere convocata da un terzo di soci attivi, contribuenti e onorari che abbiano versato la tassa annuale oppure dall'unanimità del comitato. L'assemblea delibera sull'approvazione dei conti, sulla nomina del comitato di revisione, sull'eventuale espulsione di soci, sulle modifiche dello statuto, sulle trattande previste all'ordine del giorno e fissate dal comitato. L'assemblea può decidere, a maggioranza dei soci presenti ed in qualsiasi moomenti,, una modifica dell'ordine del giorno. Articolo 15 Ammisione e dimissioni dovranno prevenire, in forma scritta, 15 giorni prima della riunione dei soci attivi d'inizio anno. Le dimissioni dovranno prevenire in forma scritta, entro e non oltre 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea generale ordinaria di fine stagione. In caso contrario, il socio sarà tenuto a versare l'importo di 100.- (cento) CHF della quota sociale. Per quanto riguarda le ammissioni il termine ö 15 giorni prima della riunione dei soci attivi d'inizio anno. Articolo 16 Il patrimonio della società si compone delle tasse dei soci, dei profitti per prestazioni a pagamento, dai lasciti di enti privati e pubblici e del materiale tecnico. Articolo 17 Lo scioglimento della società può avvenire solo per motivi di forza maggiore, legali o su richiesta di 3/4 dei soci presenti all'assemblea e aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'attivo della società verrà devoluto a società con scopi simili o in beneficenza. Articolo 18 Il comitato é competente per redigere un regolamento e delle direttive che sono vincolanti alla stessa stregua dello statuto. Articolo 19 Per tutte le altre disposizioni no previste dal presente statuto, fanno stato gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Biasca, maggio 2004
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